PICCOLO VADEMECUM
(SANITA - Vicenza)
-
PERMESSI RETRIBUITI pag. 1-3
-
ASPETTATIVA pag. 4-5
-
FERIE E FESTIVITA pag. 6-7
-
RIPOSO SETTIMANALE pag. 8
-
CONGEDI per EVENTI PARTICOLARI pag. 9
-
CONGEDI PER LA FORMAZIONE pag. 10
-
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA
MATERNITA E PATERNITA pag. 11-13
-
ASSENZE PER MALATTIA pag. 14-15
-
INFORTUNI e MALATTIE PROFESSIONALI pag. 16
Mettiamo a disposizione dei dipendenti nostri iscritti, questo opuscolo, strumento utile per individuare con facilità diritti, opportunità e normative che riguardano: permessi, aspettative, ferie, riposi, recuperi, congedi, assenze.
Lintenzione è quella di aiutare a districarsi tra contratti, leggi, decreti, regolamenti e circolari, in materie che ci interessano e a tale proposito riportiamo a fine opuscolo i riferimenti normativi cui si può fare riferimento per eventuali approfondimenti.
Naturalmente i nostri rappresentanti sono a disposizione per i chiarimenti di casi specifici.
PERMESSI RETRIBUITI
ART. 21 CCNL 1 settembre 1995
Il citato articolo prevede i seguenti permessi retribuiti che spettano di diritto, in presenza dellevento, al dipendente assunto a tempo indeterminato che ne faccia domanda. La domanda dovrà essere corredata da certificazione o dichiarazione sostitutiva:
per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, o per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso allattività di servizio;
-
3 giorni consecutivi per evento:
in caso di lutto per decesso del coniuge, convivente, parenti entro il 2° grado (genitore, figlio, fratello, nonno, nipote abbiatico) ed affini entro il 1° grado (suocero/a, nuora, genero). (Il diritto spetta anche ai dipendenti assunti a tempo determinato).
per matrimonio (possono essere chiesti anche entro i 30 gg. successivi allevento) (il diritto spetta anche ai dipendenti assunti a tempo determinato).
Sempre lart. 21 CCNL 1-9-1995, prevede che possano essere concessi (e quindi anche rifiutati), a domanda del dipendente, altri permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati (es. nascita di figli, funerali di parenti, visite mediche, esami clinici, assistenza parenti, altre esigenze) fino a:
-
3 giorni nellanno. Tali permessi possono essere goduti anche in misura frazionata per un massimo di 18 ore complessive.
ART. 33 Legge 5.2.92 n° 104
(Legge sullhandicap) prevede per la lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, di età maggiore a 3 anni, nonché per colui che assiste il coniuge, un parente o affine entro il 3° grado, convivente, con handicap in situazione di gravità (certificata dalla commissione medica):
-
3 giorni al mese, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che lassistito non sia ricoverato a tempo pieno.
Lart. 20 L. 53/2000 estende tale diritto ai genitori e familiari lavoratori che assistono con continuità e in via esclusiva un parete o affine entro il 3° grado, portatore di handicap, anche se non è convivente.
PERMESSI PER
ASSEMBLEA SINDACALE
Lart. 2 CCNL 20 settembre 2001, prevede, per i dipendenti, il diritto a partecipare durante lorario di lavoro, ad assemblee sindacali per 12 ore annue, senza decurtazione della retribuzione.
La partecipazione è libera e non è necessario essere iscritti a qualche sindacato; è necessario invece avvertire il proprio superiore e registrare lorario di partecipazione. Consigliamo di verificare leffettivo riconoscimento del permesso e invitiamo inoltre di far presente immediatamente ai rappresentanti sindacali eventuali abusi come limpedimento alla partecipazione alle assemblee.
ART. 4 Legge 53/2000
(Legge sui congedi parentali) prevede, in caso di documentata grave infermità del coniuge anche legalmente separato, o di un parente entro il 2° grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore medesimo:
3 giorni lavorativi allanno da utilizzarsi entro 7 giorni dallaccertamento dellinsorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici; tali permessi sono cumulabili con quelli previsti allart. 33 L.104/92 (vedi pag. 1).
In alternativa ai 3 gg. il dipendente può concordare, con il datore di lavoro in forma scritta, diverse modalità di espletamento dellattività lavorativa che comportino una riduzione dellorario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
PERMESSI STUDIO 150 ore
Lart. 22 CCNL 20 settembre 2001, disciplina il diritto allo studio prevedendo, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, appositi permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno.
I dipendenti ammessi ad usufruire dei permessi retribuiti, non possono superare il 3% del totale delle unità in servizio a tempo indeterminato ad inizio anno.
I permessi sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dallordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.
Per sostenere gli esami, il dipendente può utilizzare, in alternativa e per il solo giorno della prova, anche i permessi previsti dallart. 21 comma 1 del CCNL 1 settembre 1995 (8 giorni/anno).
I dipendenti che frequentano i corsi di studio sopra indicati, hanno diritto, prioritariamente e compatibilmente con le esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza stessa e la preparazione degli esami e non possono essere obbligati a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
Lazienda provvede annualmente alla pubblicazione di apposito avviso al personale ai fini delle presentazione delle domande da parte degli interessati. Qualora il numero delle richieste superasse le disponibilità, la precedenza è accordata, nellordine, ai dipendenti che frequentano corsi di studio di scuola media inferiore, superiore, universitari o post-universitari.
Per soddisfare un maggior numero di richieste, è possibile anche, nel rispetto del monte ore complessivo, concedere un minor numero di ore/anno pro-capite.
La concessione dei permessi è subordinata alla presentazione di certificato di iscrizione al corso e altra idonea documentazione che attesti il sostenimento degli esami; in caso contrario, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni o, a domanda, come ferie o riposi compensativi di straordinario fatto.
Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda lesercizio di un tirocinio, lamministrazione potrà valutare con il
Ú
dipendente, nel rispetto delle esigenze di servizio, modalità di orario che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
Il personale a part-time può usufruire dei permessi per studio in misura proporzionale alla durata della prestazione lavorativa prevista dal suo contratto individuale.
ALTRE TIPOLOGIE
DI PERMESSI RETRIBUITI
-
Il dipendente, donatore di sangue presso una struttura sanitaria autorizzata dal Ministero della Sanità, ha diritto ad astenersi dal lavoro per lintera giornata del salasso. Se la donazione del sangue avviene gratuitamente, al dipendente viene corrisposta la normale retribuzione spettante (art. 13 Legge 107/1990).
-
Il dipendente citato a testimoniare davanti allautorità giudiziaria o per un procedimento disciplinare, ha diritto di usufruire di permesso retribuito per il tempo necessario.
-
Lart. 23 della Legge 300/1970 prevede la possibilità di usufruire di permessi sindacali retribuiti per i rappresentanti sindacali per lespletamento del loro mandato. Il CCNQ del 7 agosto 1998 definisce modalità di calcolo e di utilizzo del monte ore annuale complessivo per ciascuna organizzazione sindacale in relazione alla loro consistenza numerica.
-
Ai dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero, sono concessi permessi retribuiti durante il periodo del progetto e altre misure di sostegno secondo quanto previsto allart. 14 CCNL 20-9-2001.
-
Ai dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi a un progetto terapeutico di riabilitazione, sono concessi permessi retribuiti durante il periodo del progetto e altre misure di sostegno secondo quanto previsto allart.15 CCNL 20-9-01.
-
Lart. 11 della Legge 53/1990 prevede che, in occasione di consultazioni elettorali o referendum, i dipendenti incaricati presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista, hanno diritto ad assentarsi dallufficio per lintero periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. Lassenza dal lavoro è considerata attività lavorativa. Per i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali spetta il riposo compensativo.
-
Nel contesto dei permessi retribuiti si collocano anche quelli riservati ai dipendenti chiamati a svolgere mandato nelle amministrazioni locali o eletti al parlamento europeo, nazionale o regionale o nominati a determinate cariche pubbliche, per la durata del mandato.
-
Ricordiamo infine la possibilità di usufruire, a domanda del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, di riposi compensativi a recupero di lavoro straordinario effettuato e non retribuito (comma 6 art. 34 CCNL 7 aprile 1999).
n
ASPETTATIVA
ART. 12 CCNL 20 sett. 2001
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dellanzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8 lett. a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal c. 8 lett. c).
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia (si considerano i 3 anni precedenti la data della richiesta).
4. Laspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24 del CCNL 1-9-1995 e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Qualora laspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per leducazione e lassistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dellanzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dellart. 1, c. 40, lettere a) e b) della L.335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. Lazienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al c. 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dellart. 29 - CCNL 1.9.1995.
8. Laspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dellanzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova.
b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
c) per la durata di due anni e per una sola volta nellarco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia (vedi pag. 9 "Congedi per eventi particolari").
Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo. Ú
ART. 13 CCNL 20 sett. 2001
Altre aspettative previste
da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti il 7 agosto 1998 ed il 9 agosto 2000.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
3. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio allestero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, per il tempo di permanenza allestero del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro comparto.
4. Laspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che lha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza allestero del dipendente in aspettativa.
5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelli previsti dai commi 2 e 3 senza aver trascorso un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui alla legge 1204/1971.
ART. 27 D.Lgs. n° 151/2001
Il comma 2 di tale articolo prevede che per ladozione e laffidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero, richiesto per tale finalità. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.
FERIE E FESTIVITÀ
ART 19 CCNL 1 settembre 1995
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
Giorni di ferie spettanti allanno
| |
Orario settimanale su 6 giorni
|
Orario settimanale su 5 giorni
|
|
Dipendenti con almeno 3 anni di servizio
|
32
|
28
|
|
Neo assunti con meno 3 anni di servizio
|
30
|
26
|
(
)
6. Nellanno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui allart. 21 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
9. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti,
assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
10. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché allindennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dellanno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dellanno successivo.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. Lamministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
14. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per lintero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 11 e 12.
15. Fermo restando il disposto del comma 8, allatto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dellazienda o ente di provenienza. Ú
Permessi spettanti per festività soppresse
|
Tutti i dipendenti
|
|
giorni da fruire
|
(Il mancato utilizzo entro lanno di tali giornate comporta la perdita del diritto del permesso che viene liquidato, a domanda, con il compenso di 4,39 € a giornata).
E altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta sevizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
ART. 35 CCNL 20 sett. 2001
Il comma 11 dellarticolo prevede le seguenti disposizioni in materia di ferie e festività per il personale a part-time:
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia.
In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione dal lavoro per "Congedo per maternità" previsto dalla Legge 1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per lintero periodo di congedo per maternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
Il permesso per matrimonio, lastensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
GIORNATE CONSIDERATE FESTIVE PER LEGGE
__________
1° gennaio (Capodanno)
6 gennaio (Epifania)
Lunedì successivo alla Pasqua
25 aprile (Festa della liberazione)
1° maggio (festa del lavoro)
2 giugno (Festa della Repubblica)
15 agosto (Assunzione)
8 settembre (festa del Santo Patrono)
1° novembre (tutti i Santi)
8 dicembre (Immacolata Concezione)
25 dicembre (Natale)
26 dicembre (S.Stefano)
RIPOSO SETTIMANALE
ART. 2109 CODICE CIVILE
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.
ART. 20 - CCNL 1 sett. 1995
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 allanno, indipendentemente dalla forma di articolazione dellorario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato tra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la Domenica, si applica la disposizione del comma 2.
ART. 9 - CCNL 20 sett. 2001
Riposo compensativo per le giornate festive lavorate
-
Ad integrazione di quanto previsto dall art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 (vedi punto precedente) e 34 del CCNL 7 aprile 1999 (vedi pag. 3), lattività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Lattività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
CONGEDI PER EVENTI PARTICOLARI - art. 4 c. 2 - L. 53/2000
I dipendenti possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari (elencati di seguito), un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni per una sola volta nellarco della vita lavorativa.
In tale periodo si conserva il posto di lavoro ma non si ha diritto a retribuzione; non si può svolgere unaltra attività e non viene computato nè nellanzianità di servizio nè ai fini previdenziali (il lavoratore può però procedere al riscatto del periodo).
Decreto Interministeriale 21 luglio 2000, n° 276
Per gravi motivi di famiglia che interessano:
la situazione personale; la propria famiglia anagrafica; i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile anche se non conviventi; nonché i portatori di handicap; parenti o affini entro il terzo grado; anche se non conviventi,
si intendono:
a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui sopra;
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui sopra;
c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
CONGEDI PER LA FORMAZIONE
art 5 L. 53/2000 - art 23 CCNL 20.9.2001.
I dipendenti con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa amministrazione possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nellarco dellintera vita lavorativa, finalizzato:
-
Al completamento della scuola dellobbligo;
Al conseguimento del titolo di studio di 2° grado;
Al diploma universitario o di laurea;
Alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
-
La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dellinizio delle attività formative.
I congedi sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
Qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso, lazienda può differire motivatamente, comunicandolo per iscritto, la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio.
La percentuale complessiva di dipendenti delle diverse aree a cui può essere concesso il congedo per formazione è del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato.
Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione, non matura anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
Una grave e documentata infermità dà luogo allinterruzione del congedo.
Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo usufruito.
Il lavoratore ha la possibilità di prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti letà di pensionamento obbligatorio. La relativa richiesta deve essere presentata con preavviso non inferiore a 6 mesi (art. 8 L. 53/2000).
In materia di formazione, si fa presente inoltre che, oltre agli 8 giorni/anno di permesso retribuito previsti dallart. 21 CCNL 1 settembre 1995 per laggiornamento professionale facoltativo (vedi pag. 1), rimane ferma la normativa relativa alla formazione e allaggiornamento professionale previsti dallart. 29 CCNL 7 aprile 1999 e le disposizioni legislative relative alla Formazione Continua in Medicina (E.C.M.). n
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA E PATERNITA
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per leffettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante lorario di lavoro (art. 14 D.Lgs. 151/2001).
CONGEDO DI MATERNITA (Astensione Obbligatoria):
Prima dellinizio del congedo di maternità, la lavoratrice dovrà consegnare al datore di lavoro e allEnte erogatore dellindennità di maternità, il certificato medico indicante la data presunta del parto.
-
Ha la durata di 5 mesi: 2 mesi precedenti la presunta data del parto e i 3 mesi successivi.
La lavoratrice ha però la facoltà di posticipare linizio del congedo di maternità fino ad un massimo di 1 mese prima della presunta data del parto aggiungendo i giorni non goduti ai 3 mesi successivi il parto. In questo caso il medico specialista del SSN o convenzionato deve rilasciare idonea certificazione, come pure il medico competente (previsto dalla L 626/94) che deve attestare che la lavoratrice svolge un lavoro che le permetta di usufruire di tale facoltà. La relativa domanda deve essere presentata nel corso del 7° mese di gravidanza. Linsorgere di malattia o il rischio per la salute della lavoratrice o del nascituro fa scattare comunque linizio del congedo di maternità.
In caso di parto prematuro i giorni non goduti prima vanno aggiunti al periodo dopo il parto.
Lart. 3 L 1204/71 dispone che "è proibito adibire al trasporto e al sollevamento pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto". In tale caso, come pure se lIspettorato del Lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna, le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni, anche inferiori (conservando però lo stesso stipendio). Se la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni o in presenza di complicanza nella gestazione, lIspettorato del Lavoro dispone linterdizione dal lavoro (anticipo e/o prolungamento del congedo di maternità) .
In caso di morte o grave malattia della madre o abbandono o affidamento esclusivo del figlio al padre, il diritto del congedo di maternità nei primi 3 mesi successivi alla nascita è esercitato dal padre.
Nelle adozioni nazionali, la lavoratrice adottiva o affidataria, ha diritto ad usufruire del congedo di maternità nei primi 3 mesi successivi allentrata in famiglia del bambino sempreché questo non abbia superato, al momento delladozione o affidamento, i 6 anni di età.
Condizioni economico-giuridiche:
-
I periodi di congedo di maternità sono computati nellanzianità di servizio, sono retribuiti (spetta lintera retribuzione fissa mensile, compresa lindennità di funzione), sono utili ai fini della 13^ mensilità e alla maturazione delle ferie. Ú
CONGEDO PARENTALE (Astensione Facoltativa):
Entro i primi 8 anni di vita del bambino, entrambi i genitori, anche contemporaneamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo di 10 o 11 mesi come segue:
-
La madre lavoratrice: successivamente al periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato di 6 mesi.
Il padre lavoratore: dalla nascita del bambino per un periodo continuativo o frazionato di 6 mesi che diventano 7 qualora eserciti diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi.
Qualora vi sia un solo genitore il periodo di congedo parentale è elevato a 10 mesi.
Per i genitori adottivi o affidatari il diritto è esercitato nei primi 3 anni di ingresso nella famiglia del minore di età compresa tra i 6 e i 12 anni.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dellart. 4, comma 1, L. 104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati; in alternativa al congedo, possono essere fruiti i "riposi giornalieri" retribuiti (art. 33 D.Lgs. 151/2001).
La domanda di congedo parentale deve essere presentata, di norma, entro 15 giorni dalla data di decorrenza della fruizione.
Condizioni economico-giuridiche:
-
Per i primi 30 giorni di assenza, complessivamente per entrambi i genitori, entro i 3 anni di età del bambino, spetta lintera retribuzione fissa mensile, sono valutati ai fini dellanzianità di servizio e non riducono le ferie.
Dopo i primi 30 giorni, fino ad un massimo di 6 mesi, computati complessivamente per entrambi i genitori entro i 3 anni di età del bambino, spetta il 30% della retribuzione. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Per i periodi successivi a quanto sopra, spetta unindennità pari al 30% della retribuzione solo se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dellAssicurazione Generale Obbligatoria (nellanno 2000 è di L. 23.429.250) (il reddito di riferimento è quello dellanno in cui si usufruisce del congedo parentale).
LAVORO NOTTURNO:
- E vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dallaccertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
- Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia lunico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni.
- Non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico in soggetto disabile ai sensi della L. 104/1992.
CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO:
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per malattia del bambino senza limiti fino ai 3 anni di età e nel limite di 5 giorni lavorativi allanno per ciascun genitore, dai 3 fino agli 8 anni di età.
-
Ai fini della fruizione di tali permessi, gli interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante che laltro genitore non sia in astensione dal lavoro gli stessi giorni e per il medesimo motivo.
-
Durante tali assenze è escluso lobbligo del rispetto delle fasce di reperibilità.
-
La malattia del bambino che dà luogo a ricovero ospedaliero comporta linterruzione delle ferie del genitore.
Condizioni economico-giuridiche:
-
Successivamente al periodo di congedo di maternità e sino al compimento del 3° anno di vita del bambino, alla lavoratrice madre e al lavoratore padre, per ogni anno di età del bambino, i primi 30 giorni di assenza, considerati complessivamente, sono retribuiti per intero e sono utili ai fini dellanzianità di servizio e non riducono le ferie. (Tali giorni retribuiti possono essere usufruiti in aggiunta ai primi 30 giorni retribuiti per congedo parentale).
-
Per le altre assenze spettanti, a causa di malattia del figlio, non compete la retribuzione, ma spetta la contribuzione figurativa fino ai 3 anni e la contribuzione figurativa ridotta dai 3 agli 8 anni.
RIPOSI GIORNALIERI:
-
Alla lavoratrice madre, durante il 1° anno di vita del bambino, sono consentiti 2 periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, di 1 ora ciascuno, se lorario di lavoro è almeno di 6 ore. Se lorario di lavoro è inferiore a 6 ore, il periodo di riposo è di 1 ora. In tali periodi è permesso uscire dallazienda.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
I periodi di riposo sono dimezzati e non comportano il diritto di uscire quando la lavoratrice voglia usufruire dellasilo nido interno al luogo di lavoro.
-
Il padre può usufruire dei riposi giornalieri, in alternativa alla madre, nel caso che:
-
la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga;
-
la madre non sia lavoratrice dipendente;
-
i figli siano affidati solo al padre.
Condizioni economico-giuridiche:
-
I periodi di riposo sono considerati ore lavorative e soggetti a contribuzione figurativa ridotta, fatta salva la possibilità di riscatto o di versamento volontario dei contributi.
Le lavoratrici non possono essere licenziate dallinizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di 1 anno di età del bambino (salvo casi specifici, vedi art. 54 D.Lgs. 151/2001). n
ASSENZE PER MALATTIA
ART. 23 CCNL 1 sett. 1995
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti lultimo episodio morboso in corso.
2. Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi ovvero di essere sottoposto allaccertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali casi di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, ovvero qualora non sia stato possibile applicare lart. 16 del DPR 28.11.90, n. 384 perché il dipendente, a seguito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, lazienda o lente può procedere, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente lindennità sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dellanzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
6. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è:
|
a)
|
Primi 9 mesi di assenza
|
| |
Intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato
|
| |
|
|
b)
|
Successivi 3 mesi
|
| |
90% della retribuzione di cui alla lett. a)
|
| |
|
|
c)
|
Ulteriori 6 mesi
|
| |
50% della retribuzione di cui alla lett. a)
|
| |
|
|
d)
|
Assenze di cui al comma 2
|
| |
Non sono retribuite
|
6.bis. (art. 11 del CCNL 20 settembre 2001)
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dellufficio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio lemodialisi, la chemioterapia, il trattamento per linfezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso allintera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono unidonea articolazione dellorario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. Ú
La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento".
7. Lassenza per malattia deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque allinizio dellorario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dellassenza, salvo comprovato impedimento.
8. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dellassenza entro i tre giorni successivi allinizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
9. Lazienda o lente dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso lazienda sanitaria locale territorialmente competente.
10. Il dipendente che, durante lassenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando lindirizzo dove può essere reperito.
11. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato allamministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
12. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dallindirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione allazienda o allente.
13. Nel caso in cui linfermità sia causata da colpa di un terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione allazienda o ente. In tal caso il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente allazienda o ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 6, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica lesercizio, da parte dellazienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
Riteniamo utile, a proposito di assenze per malattia, sottolineare limportanza di ottemperare scrupolosamente e puntualmente a tutte le disposizioni contenute nel precedente articolo, in quanto il mancato o ritardato adempimento può comportare:
-
la decadenza del trattamento economico in caso non si sia reperibili nelle fasce orarie previste;
-
la possibilità di incorrere in sanzioni disciplinari che vanno dal rimprovero verbale, alla multa, alla sospensione dal servizio, fino ad arrivare, per i casi più gravi, al licenziamento, se trattasi di assenza ingiustificata per un periodo superiore a 10 giorni lavorativi.
Così pure si può essere sottoposti a procedimento disciplinare qualora si svolgano attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio. n
INFORTUNI e MALATTIE PROFESSIONALI
La Legge prevede a favore dei lavoratori subordinati, lassicurazione obbligatoria per infortuni e malattie professionali. Essa ha la funzione di garantire una protezione sanitaria ed economica ai lavoratori infortunati o colpiti da malattia professionale, nonché fornire assistenza economica ai superstiti del lavoratore deceduto.
Il costo dellassicurazione grava esclusivamente sul datore di lavoro.
Linfortunio sul lavoro è levento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui derivi:
linabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale;
linabilità temporanea assoluta che determini lastensione dal lavoro per più di 3 giorni.
Viene considerato infortunio, anche quello occorso nel tragitto da casa al lavoro e viceversa, qualora esso sia funzionalmente collegato allattività lavorativa.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accade, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro.
La malattia professionale è la conseguenza di una graduale, lenta e progressiva azione lesiva sullorganismo del lavoratore causata direttamente dallattività lavorativa. La decorrenza della malattia professionale coincide con il 1° giorno di completa astensione dal lavoro o dal giorno in cui si è presentata allINAIL formale denuncia con idonea documentazione.
Il lavoratore è obbligato a denunciare la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione.
La violazione di tale obbligo comporta la perdita del diritto allindennizzo per tutto il periodo precedente la denuncia.
ART. 24 CCNL 1 sett. 1995
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto. In tale periodo al dipendente spetta lintera retribuzione di cui allart. 23, comma 6 lett. a) (vedi pag. 14), comprensiva del trattamento accessorio (
).
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione lart. 23, comma 3. Nel caso che lazienda o ente non proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente riconosciuto permanentemente inidoneo a proficuo lavoro, per lulteriore periodo di assenza non compete alcuna retribuzione.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dellequo indennizzo.
n